Lo scorso luglio 2015 è stata presentata la Dichiarazione dei diritti di Internet elaborata dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet. È possibile leggerla e scaricarla cliccando qui.
Era poco più di un anno fa quando la Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha annunciato l’istituzione della Commissione di studio per l’elaborazione di principi in tema di diritti e doveri relativi ad Internet, presieduta dal giurista Stefano Rodotà.
Il documento inizia con un preambolo che recita :
Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le Istituzioni. Ha cancellato confini e ha costruito modalità nuove di produzione e utilizzazione della conoscenza. Ha ampliato le possibilità di intervento diretto delle persone nella sfera pubblica. Ha modificato l’organizzazione del lavoro. Ha consentito lo sviluppo di una società più aperta e libera. Internet deve essere considerata come una risorsa globale e che risponde al criterio della universalità. […] I principi riguardanti Internet tengono conto anche del suo configurarsi come uno spazio economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto democratico. Una Dichiarazione dei diritti di Internet è strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale.
Un vero e proprio riconoscimento di come ormai Internet o più comunemente il Worl Wide Web sia una risorsa indispensabile per la crescita culturale e sociale di ogni individuo. Ed è opportuno che questa risorsa sia accessibile a tutti i cittadini, non solo italiani o europei, ma a tutti i cittadini di tutto il mondo.
Il documento è formato da 14 articoli. Di seguito vedremmo i 6 articoli, a mio avviso, più importanti ai quali porrò un mio breve commento.
Art. 1: Riconoscimento e garanzia dei diritti
Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dalle costituzioni nazionali e dalle dichiarazioni internazionali in materia. […] Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell’eguaglianza e della diversità di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti.
È chiaro che questo articolo mira a sottolineare come tutti i diritti riconosciuti all’uomo nel mondo reale valgono allo stesso modo anche nel cyberspazio.
Art.2 : Diritto di accesso
L’accesso ad Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale. Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. […] Le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità.
L’articolo si focalizza chiaramente su uno dei problemi più sentiti nella società italiana, ovvero il Digital Divide. Quest’ultimo vede la notevole differenza che esiste tra chi ha accesso ad Internet e chi no, o peggio ancora tra chi usa i più moderni dispositivi atti alla navigazione ad internet tutti i giorni e chi non ne ha mai usato nemmeno uno.
Art.3 : Diritto alla conoscenza e all’educazione in rete
[…] Le Istituzioni pubbliche promuovono, in particolare attraverso il sistema dell’istruzione e della formazione, l’educazione all’uso consapevole di Internet e intervengono per rimuovere ogni forma di ritardo culturale che precluda o limiti l’utilizzo di Internet da parte delle persone. […].
Questo articolo ricalca in maniera ancora più dettagliata del precedente l’importanza di far sì che le istituzioni pubbliche possano garantire l’uso di internet. Viene sottolineato il ruolo delle scuole le quali hanno il compito di educare i ragazzi ad uno uso corretto di questa tecnologia che può nascondere insidie se non usata in maniera consapevole.
Art. 5 : Tutela dei dati personali
Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza. Tali dati sono quelli che consentono di risalire all’identità di una persona e comprendono anche i dati dei dispositivi e quanto da essi generato e le loro ulteriori acquisizioni e elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili. […] I dati possono essere raccolti e trattati con il consenso effettivamente informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Il consenso è in via di principio revocabile. […]
Art. 6 : Diritto all’autodeterminazione informativa
Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l’integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano. […].
Questi due articoli sono tra quelli più importanti del documento che tengono conto di uno dei primi problemi sorti quando internet è diventato di dominio pubblico e sono nate le prime aziende con l’obbiettivo di ottenere dei guadagni dall’uso di internet, ovvero la privacy degli internauti. Non a caso è entrata in vigore solo nello scorso giugno la normativa europea denominata Cookie Law che obbliga tutti i siti che fanno uso di informazioni dell’utente, per creare un profilo a scopi pubblicitari o statistici, di chiedere l’esplicita approvazione da parte dell’utente nel momento esatto in cui accede al sito web. Oltre all’approvazione ogni sito web deve informare l’utente sul meccanismo che viene usato per acquisire i dati dell’utente anche se trattati da terze parti.
Art. 11. : Diritto all’oblio.
Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica. Il diritto all’oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell’opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all’attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate. […].
Quest’ultimo articolo che ho deciso di trattare si focalizza su un altro dei temi già affrontati negli ultimi anni, ovvero il diritto di ogni persona a non veder indicizzati, dopo una ricerca, siti web che possano riportare informazioni le quali la persone in questione non voglia vengano mostrate. È noto il caso che ha visto coinvolto il motore di ricerca più famoso al mondo Google a seguito seguito della sentenza Google Spain v AEPD and Mario Costeja González, in cui un avvocato spagnolo che aveva avuto dei problemi con dei creditori chiedeva venissero rimossi i link che riportavano al suo nome. In quella circostanza Google dovette eliminare tutti i link che comparivano nelle ricerche correlate all’avvocato spagnolo e che si riferivano alla sua vicenda. Da quel momento Google ha messo a disposizione un modulo per accogliere altre richieste simili.
Concludo affermando che il documento a mio avviso è un passo in avanti verso il riconoscimento di Internet come luogo in cui le persone vivono ed interagiscono ogni giorno. Negli anni il documento sicuramente verrà revisionato, modificato e migliorato. E si spera che questo sia il primo passo verso un dibattito sempre più approfondito e serio su quale sarà il futuro di questo mondo fatto di zero ed uno, di immagini, video e post che noi chiamiamo Internet ma che a me piace definire “Villaggio Globale”.